La Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 17 aprile 2025, ha approvato il nuovo Accordo che definisce la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione dell’articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Si tratta di un passaggio cruciale per l’armonizzazione e l’aggiornamento della formazione obbligatoria rivolta alle principali figure del sistema di prevenzione aziendale: lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro.
Il nostro studio è già pronto a recepire tutte le novità introdotte, offrendo ai propri clienti un servizio formativo pienamente conforme ai nuovi requisiti normativi, garantendo qualità, aggiornamento continuo e supporto personalizzato.
Con l’entrata in vigore dell’Accordo – che avverrà dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – saranno abrogati i precedenti Accordi Stato-Regioni: quello del 2011 (formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP), quello del 2012 (formazione sull’uso di attrezzature pericolose), l’Accordo interpretativo del 25 luglio 2012 e quello del 2016 relativo alla formazione di RSPP e ASPP.
Il nuovo Accordo ridefinisce durata, contenuti minimi e periodicità della formazione, introducendo corsi specifici per ambiti di rischio e requisiti più stringenti. Per i datori di lavoro è previsto un corso base di almeno 16 ore, suddiviso in una parte normativa e una organizzativa/gestionale, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera nei cantieri. La formazione dovrà essere completata entro due anni.
Per i preposti, la formazione – sia iniziale che di aggiornamento – dovrà svolgersi esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona, escludendo l’e-learning. L’aggiornamento rimane con cadenza biennale. Per i dirigenti, il corso si riduce da 16 a 12 ore, con ulteriori 6 ore obbligatorie per chi opera nei cantieri temporanei o mobili in qualità di impresa affidataria.
Sono previsti aggiornamenti periodici con contenuti e modalità specifici per ciascuna figura. Vengono inoltre stabilite durate minime per la formazione degli addetti alla manovra di carriponte (4 ore di teoria e 6/7 di pratica, con aggiornamento ogni 5 anni) e degli operatori di macchine raccogli-frutta e caricatori per la movimentazione dei materiali. Questi percorsi dovranno essere completati entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.
A differenza del passato, non è più previsto il limite dei 60 giorni per il completamento della formazione dei lavoratori. È consentito svolgere alcuni corsi in videoconferenza FAD sincrona. Vengono introdotte modalità standardizzate per la verifica finale dell’apprendimento, documentata tramite un “Verbale delle verifiche finali”, su supporto cartaceo o digitale, con specifici elementi minimi richiesti.
Il numero massimo di partecipanti si riduce a 30 per la parte teorica (rispetto ai precedenti 35), con un rapporto di 1 istruttore ogni 6 partecipanti nella parte pratica. Infine, l’Accordo introduce misure per il monitoraggio e il controllo della qualità della formazione erogata.
In attesa della pubblicazione ufficiale, le aziende sono chiamate ad aggiornare i propri programmi formativi per garantirne la piena conformità alle nuove disposizioni, promuovendo così una cultura della sicurezza efficace e al passo con i tempi.